10 febbraio 2008

Superminimo

Il superminimo assorbibile è una voce retributiva esplicitamente concessa in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi. Ne viene specificata la sua funzione di assorbibilità e quindi diminuisce se si incrementa uno degli altri valori retributiva facenti parte della composizione della retribuzione lorda. Di solito, nella lettera di variazione retributiva o di assunzione, si specifica appositamente che il superminimo costituisce anticipazione di futuri aumenti derivanti dai contratti collettivi.

Essendo un emolumento diverso da quelli disposti dei contratti collettivi e essendo frutto di un accordo tra datore di lavoro e dipendente, esula dalle rigide regole dettate dal CCNL e pertanto può costituire oggetto di una trattativa privata.

Va peraltro ricordato che il superminimo rientra nelle regole generali dell’ interpretazione del diritto ed in particolare del diritto di lavoro. Ne consegue che non può essere concesso per motivi illeciti e che deve rispettare i limiti imposti dai contratti collettivi, che, se richiamati espressamente nell’accordo di assunzione o successive variazioni, assumono una posizione prevalente rispetto all’accordo individuale tra le parti

Detto in parole più semplici:

se nella busta paga è presente una voce individuata come Superminimo assorbibile, questa voce diminuisce di valore se si incrementa un’altra voce della retribuzione lorda.

Nel caso del passaggio al 4° al 5° livello, l’aumento di retribuzione conseguente, viene quindi assorbito parzialmente nel superminimo.

Ho recuperato la lettera di assunzione ( la mia personalmente è datata 27 Agosto 2003) ed ho potuto verificare che viene riportato quanto segue:
“…(omissis)…Le viene riconosciuta una retribuzione lorda di xxx,xx Euro, oltre ai ratei di tredicesima. L’importo di cui sopra sarà riproporzionato sulla base del Suo orario di lavoro. Il superminimo derivante sarà assorbibile. ….(omissis)…”

Ho poi recuperato la lettera di comunicazione del passaggio dal 3° al 4° livello, datata 01/082005, in cui è riportato quanto segue:
“Ringraziondola per……( omissis)..con decorrenza 01/08/2005 le viene riconosciuto il seguente inquadramento: impiegato di 4° livello….(omissis)… Il superminimo derivante sarà assorbibile…(omissis)

La decisione dell’Azienda di assorbire nel superminimo una parte della retribuzione dovuta al passaggio dal 4° al 5° livello sembra quindi essere una conferma di quanto già avvenuto in passato.

Assicuriamo sin d’ora il nostro impegno ad iniziare con la controparte aziendale un confronto sereno e, speriamo produttivo, per raggiungere un obiettivo di soddisfazione comune sia per i lavoratori che per l’Azienda stessa.

Giuseppe Faedda

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