13 dicembre 2007

Il punto sull' infortunio in itinere.

D: A seguito di un tamponamento mentre mi recavo al lavoro sono stato tamponato ed essendo sul percorso casa-lavoro sono stato messo in infortunio poiche' mi sono beccato il famoso "colpo di frusta". L'Inail mi ha mandato a casa un questionario dove richiedono numerose informazioni sul tragitto effettuato e se tale percorso e' coperto dal servizio pubblico, altrimenti l'infortunio non e' indennizzabile . Posso saperne di piu'?


R: L'infortunio in itinere consiste nell’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'indennizzibilità dell'infortunio opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato. Restano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.

Sull'argomento la Direzione Generale Inail ha elaborato nel 1998 una guida con cui, alla luce della giurisprudenza più recente, che spesso è stata di orientamento negativa nei confronti dell'Istituto, suggeriva alle sedi interpretazioni meno restrittive da adottare nella trattazione dei singoli casi.
In particolare nella guida veniva fornita la definizione di rischio generico della strada che si trasforma in rischio specifico, o generico aggravato, quando assurga a rischio diverso e più grave di quello che incombe sulla generalità degli utenti della strada ricorrendo condizioni quali:
- la necessità di percorrere una strada determinata che conduce esclusivamente al luogo di lavoro;
- la necessità di servirsi di mezzi di trasporto forniti dal datore di lavoro;
- la necessità di utilizzare mezzi di trasporto privati in quanto il posto di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici per motivi di percorso, di orario o di sciopero degli stessi o in quanto il mezzo pubblico richiederebbe attese complessive (andata e ritorno) superiori ad un'ora;
- la necessità di trasportare strumenti di lavoro;
- la necessità di utilizzo del mezzo privato quando il percorso da effettuare a piedi risulti superiore ad un km per ogni tragitto considerato separatamente.


Veniva precisato, inoltre, che l'infortunio deve avvenire sul tragitto che costituisce l'itinerario normale, quello cioè più breve e diretto, per recarsi al lavoro o per tornarne, non risultando giustificabili deviazioni effettuate per ragioni personali, a meno che esse dipendano da cause di forza maggiore quali viabilità interrotta, guasto meccanico, malore, soccorso a persona vittima di incidente stradale.


Giurisprudenza più recente


Sia la previsione normativa sia la guida operativa elaborata dall'Inail confermano una apertura interpretativa in materia che viene da ultimo confermata anche due recenti sentenze di Cassazione che analizziamo di seguito.
Con la sentenza n.14508\2000 (patrocinata dal Consulente legale centrale dell'Inas-Cisl Avv. Domenico Concetti) la Suprema Corte conferma la sua evoluzione interpretativa, sovvertendo ancora una volta l'orientamento seguito nel passato con la sentenza n.1830\89, riconoscendo l'infortunio di un lavoratore che, avendo preso casa nel luogo di prestazione dell'attività lavorativa, era rimasto vittima di un incidente automobilistico mentre si recava a fare visita ai propri cari.
Tale orientamento positivo ribadisce quello delle sentenze n.12903\97 e 11148\98.
A parere della Corte, infatti, per luogo di abitazione non si può intendere solo quello di personale dimora, ma "soprattutto il posto nel quale si svolge la personalità dell'individuo, cioè la famiglia".
Perciò, anche il percorso di andata e ritorno dalla casa di famiglia all'ufficio va considerato normale.
Inoltre, l'uso di un mezzo privato, pur in presenza di un idoneo servizio pubblico, è giustificabile con l'urgenza di accorciare i tempi di percorrenza.
In sintesi secondo la Cassazione come è tutelato il diritto a scegliere liberamente la propria residenza ad una distanza ragionevole dal lavoro, uguale tutela è da riconoscere in applicazione degli artt. 29 e 31 della Costituzione al diritto - dovere di tener conto delle esigenze familiari.
La Suprema Corte ricorda che in proposito anche il legislatore con il richiamato Dlgs 38\2000 si è ispirato a detti principi comprendendo nella copertura assicurativa le interruzioni e le deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, ma dovute ad esigenze essenziali e improrogabili.
Con la sentenza n. 14715\2000 la Cassazione prende in considerazione, invece, il caso di una lavoratrice caduta dalla bicicletta a seguito di uno scippo mentre tornava a casa dal lavoro.
Nella fattispecie l'uso della bicicletta era giustificato dalla maggiore rapidità del mezzo rispetto ai trasporti pubblici (sei-sette minuti contro quarantacinque) e dalla variabilità dell'orario di uscita che non poteva conciliarsi facilmente con gli orari dei mezzi di linea e che, quindi, impediva alla assistita di arrivare presto a casa dove l'attendevano gli impegni serali di ogni madre di famiglia.
A parere della Suprema Corte, quindi, la caduta determinata da scippo non deve distinguersi dalla caduta determinata dalla collisione con altro utente in quanto in ogni caso il rischio era connesso allo spostamento giustificato dall'inadeguatezza del mezzo pubblico se rapportato agli orari di lavoro dell'assistita ed ai suoi impegni familiari.
Come si evidenzia entrambe le decisioni della Suprema Corte mettono al centro della valutazione l'indissolubile connubio uomo-lavoratore ed il valore assoluto della famiglia che, come confermato anche dalla Costituzione, è valore primario per la nostra collettività.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

quello che stavo cercando, grazie

Anonimo ha detto...

La ringrazio per intiresnuyu iformatsiyu

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