28 novembre 2007

Inderogabile il regime delle pause di lavoro stabilito dal Dlgs 626/1994 per gli addetti ai videoterminali (VDT)

Abbiamo piu' volte affrontato con l'Azienda l’argomento in materia di pausa 626 ma riteniamo utile e soprattutto attuale tornare a parlarne per rinfrescare la memoria ai poco attenti dando anche indicazione delle sanzioni previste qualora non si rispettasse la suddetta norma di legge.


Il Decreto legislativo n.626/1994, con le successive modifiche ed integrazioni, prevede un Titolo specifico per la tutela dei lavoratori addetti ai VDT.

Le disposizioni protettive riguardano nell’insieme il posto di lavoro che comprende le attrezzature e gli accessori connessi all’uso del videoterninale (schermo, tastiera, piano e sedile di lavoro).
L’art.51 del suddetto decreto disciplina la pausa, necessaria a garantire il riposo dell'apparato visivo, delle strutture muscolari e tendinee impegnate in movimenti ripetitivi e il cambiamento posturale che consenta di abbandonare la posizione "seduta".

Tale articolo recita:

  1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
  2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
  3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
  4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
  5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
  6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
  7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Il datore di lavoro deve valutare i rischi per la vista e per gli occhi, i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico e mentale e le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Alla suddetta valutazione deve seguire l’adozione di misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati.



SANZIONI

Il sistema sanzionatorio colpisce la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e dell’igiene del lavoro, nonche’ delle condizioni psicofisiche – integrita’ fisica e personalita’ morale – del lavoratore (art. 2087 c.c.)
La sanzione per i reati contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e’ di regola riferita ad un comportamento semplicemente inosservante, anche indipendentemente dal verificarsi in concreto di una situazione di pericolo: si commette un reato quando si omette di attuare una misura di prevenzione, anche se nessun lavoratore ha subito un danno (c.d. reato formale o di pura condatta).
Per le contravvenzioni e’ prevista in via generale l’irrogazione della pena alternativa dell’arresto non superiore a sei mesi o dell’ammenda non superiore a euro 4.131,00, opportunatamente graduate in rapporto alla gravita’ degli illeciti alle quali si aggiungeranno quelle previste dall’art.590 c.p. in materia di lesioni personali colpose.

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