22 marzo 2007

La tutela dell’incolumità fisica e psicologica del dipendente spetta al datore di lavoro.

La Cassazione si pronuncia sull’art. 2087 del Codice Civile

La Suprema Corte di Cassazione, sezione quarta penale, con la sentenza 9 marzo 2007, n. 10109, si è espressa sull’art. 2087 del codice civile, che, in merito alla tutela delle conduzioni di lavoro, stabilisce che
“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La decisione della Corte si inserisce nel quadro complessivo degli infortuni sul lavoro e sulle responsabilità del datore di lavoro di garantire l’incolumità fisica e psicologica del personale.
Il datore di lavoro, pertanto, è tenuto a predisporre tutte le necessarie attrezzature antinfortunistiche e a mettere in atto tutto quanto previsto dall’attuale legislazione in tema di sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa e, se non si adegua a tutti gli obblighi connessi alla mansione di garante dell’incolumità dei dipendenti, è considerato direttamente responsabile dell’ “evento lesivo”.

Fonte: Paola Monti http://www.consulenzalavoro.com/Approfondimenti/Articolo.asp?UN=623

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