21 gennaio 2007

Periodo di preavviso

Ferie e permessi: come si conteggiano nel periodo di preavviso?

Nel caso in cui, durante il periodo di preavviso, si utilizzi il monte ore di ferie non godute per «coprire» le ore giornaliere non lavorate (es. 5 ore di lavoro effettivo + 3 ore di ferie), quali conseguenze si hanno sulla durata effettiva del periodo di preavviso? Trattandosi di un evento sospensivo del rapporto di lavoro, occorre prolungare il periodo di preavviso per un numero di ore pari alle ore di ferie utilizzate (come nel caso in cui si verifichi una malattia)? Mentre non ci sono conseguenze nel caso in cui si utilizzi il monte ore di ROL e ex-festività maturate e non godute (in quanto non si tratta di eventi sospensivi del rapporto di lavoro)?

Analizziamo gli effetti sul decorso del preavviso del godimento delle ferie e dei riposi compensativi legati alle ex festività o al monte ore di ROL.Si distingue l'ipotesi delle ferie da quella dei riposi compensativi. Infatti, sebbene entrambi gli istituti (ferie e riposi compensativi) abbiano quale effetto pratico il mancato svolgimento della prestazione lavorativa, essi devono essere differenziati sotto il profilo degli effetti sul preavviso.

Per quanto attiene il godimento delle ferie, la legge (art. 2109, comma 4, c.c.) ha previsto che: «non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118 c.c.»; dal che se ne trae il principio della non sovrapponibilità delle ferie con il preavviso, nel senso che il licenziamento non vanifica il diritto alle ferie maturate ma non ancora fruite, comportando la sospensione del decorso del preavviso e l'allungamento di quest'ultimo in ragione del periodo feriale goduto.

Occorre precisare che, un precedente giurisprudenziale ha cercato di temperare la rigidità della norma affermando che il predetto principio della non sovrapponibilità delle ferie con il periodo di preavviso deve ritenersi operante nel solo caso in cui il datore di lavoro stabilisca obbligatoriamente che il periodo delle ferie deve cadere durante il preavviso e non quando il lavoratore, nel proprio interesse, richieda o consenta che ciò avvenga (Pret. Roma 12 giugno 1996, in R.I.D.L., 1997, II, 344).

Per quanto concerne, invece, le ex festività e le ore di ROL, la giurisprudenza ha ritenuto che le predette, essendo riconducibili alla fattispecie dei riposi compensativi, non sospendono la decorrenza del preavviso e, pertanto, possono essere godute dal dipendente senza che ciò comporti un prolungamento del periodo di preavviso e, quindi, un differimento della data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Fonte: Esperto Lavoro - Casi e soluzioni

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