29 ottobre 2006

Festività: quali sono e come vengono retribuite




Nell’arco dell’anno sono considerate giornate festive, oltre alle domeniche, le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge ed altre ricorrenze stabilite dai contratti collettivi di categoria. In tali giornate il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro ed a ricevere un particolare trattamento economico (Cass. 15 settembre 1997, n. 9176); in relazione a specifiche
esigenze aziendali può essere chiamato a prestare attività lavorativa e in tal caso deve ricevere il compenso spettante per le ore lavorate con la maggiorazione prevista dai contratti collettivi per il lavoro festivo (per la conferma della sussistenza di un diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, Cass. 8 agosto 2005, n. 16634, la quale ha tuttavia precisato che non è consentita - ai sensi dell’art.12 preleggi - l’applicazione analogica
delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve pertanto escludersi che il suddetto
diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al
riposo nelle festività infrasettimanali solo all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore).

RICORRENZE FESTIVE
Tipologia

Giorno della ricorrenza festiva festività nazionali previste dalla legge
25 aprile (anniversario della liberazione)
1° maggio (festa del lavoro)
2 giugno (fondazione della Repubblica)

festività infrasettimanali previste dalla legge
il 1° giorno dell’anno
il giorno dell’Epifania (6 gennaio)
il giorno di lunedì dopo Pasqua (mobile)
il giorno dell’Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto)
il giorno di Ognissanti (1° novembre)
il giorno dell’Immacolata Concezione (8 dicembre)
il giorno di Natale (25 dicembre)
il giorno 26 dicembre
festività prevista dai contratti collettivi
ricorrenza del S. Patrono del comune in cui è ubicata l’unità produttiva; per
i lavoratori operanti nel comune di Roma il giorno del Santo Patrono ricorre
in occasione della festività dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno)

Lavoratori ebrei
Le disposizioni sul riposo sabbatico dei lavoratori ebrei si applicano anche alle seguenti festività
religiose:
• Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo
giorno
• Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur)
• Festa delle Capanne (Succoth), primo,
secondo, settimo e ottavo giorno
• Festa della Legge (Simhat Torà)
• Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo
giorno, settimo e ottavo giorno
• Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo
giorno
• Digiuno del 9 di Av.
Il calendario delle festività religiose ebraiche è
pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Trattamento per la festività (non lavorata)
Ai lavoratori retribuiti in misura fissa spetta la normale retribuzione globale di fatto. In sostanza la retribuzione mensile dei lavoratori rimane inalterata indipendentemente dal numero delle festività infrasettimanali ricorrenti nel mese. Ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore
di lavoro effettuate spetta, in occasione delle ricorrenze festive, la normale retribuzione
globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad un
sesto dell’orario settimanale di lavoro. Il compenso per le festività infrasettimanali ai sensi dell’art. 5, c. 3, ultima parte, L.n. 260/1949, come modificato dalla L. n.90/1954, spetta indipendentemente dal fatto che tali giornate lavorative siano lavorate o meno e che in tali giorni si riposi, senza alcuna distinzione tra lavoratori retribuiti in misura fissa e lavoratori retribuiti ad ore (Cass. 16febbraio 2004, n. 2918).

Festività coincidente con la domenica

Quando la festività coincide con la domenica i lavoratori retribuiti in misura fissa hanno altresì diritto ad una quota aggiuntiva di retribuzione generalmente determinata, salvo diverse e più favorevoli disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale criterio è stabilito espressamente dalla legge con riferimento alle festività nazionali e non può estendersi alle altre festività (Cass. 2settembre 2004, n. 17764; per il caso in cui le festività del 25 aprile e del 1° maggio coincidano con la domenica, cfr. Cass. 26 marzo 2004, n. 6112); i contratti collettivi di categoria provvedono nella maggior parte dei casi a tale estensione (per il settore industriale si veda l’accordo interconfederale 3 dicembre1954, reso efficace erga omnes con D.P.R. n.
1029/1960). Es. di calcolo vedere foto

Festività coincidente con il sabato.
In alcuni settori contrattuali, per le aziende che effettuano la settimana corta (con orario
distribuito dal lunedì al venerdì), il trattamento previsto in caso di coincidenza della festività con la domenica viene esteso anche al sabato. Tale criterio non può essere applicato fuori dei casi espressamente previsti in quanto il sabato (sesto giorno della settimana) è considerato in linea di principio giorno lavorativo anche se non lavorato.
Festività cadenti in periodi di assenza
Secondo la legge il trattamento per festività nazionali e infrasettimanali spetta anche durante le assenze dal lavoro per malattia, maternità (periodi di assenza obbligatoria e facoltativa), infortunio sul lavoro, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi, riduzione dell’orario di lavoro, coincidenza della festività con la domenica o con il giorno di riposo
compensativo e, in genere, al lavoratore assente per causa indipendente dalla sua volontà. Per i lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro prestate tale trattamento è dovuto per le festività nazionali e per quelle infrasettimanali ricadenti nelle prime due settimane di sospensione del lavoro.
Trattamento per il lavoro prestato nella festività ed ex festività
Ai lavoratori che effettuano prestazioni nella giornata festiva spetta il compenso per il lavoro prestato con la maggiorazione per lavoro festivo prevista dai contratti collettivi.
Pertanto ai lavoratori retribuiti in misura fissa viene erogata una quota giornaliera di retribuzione con la maggiorazione per lavoro festivo ed ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro effettuate vengono corrisposte le relative quote orarie con la stessa maggiorazione. Vedere foto n2 es.di calcolo
Trattamento per le ex festività
Per effetto di intese intervenute tra le parti sociali a seguito dell’abolizione agli effetti civili di alcune festività religiose, ai lavoratori vengono generalmente attribuiti dai contratti collettivi 32 ore aggiuntive di permessi retribuiti a maturazione annua. Le festività in questione sono le seguenti: S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Pietro e Paolo, ad eccezione dei lavoratori operanti nel comune di Roma per i quali la festività è stata reintrodotta come ricorrenza del Santo Patrono.
La maturazione e fruizione dei permessi sono regolate, in assenza di specifiche norme contrattuali, dai criteri generali.


A cura di Novecento media - Ottobre 2006
per maggiori approfondimenti vedi Pietro Zarattini e Rosalba Pelusi, il Manuale Lavoro 2006,
Fag - Novecento media, Milano, 2006)

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